REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: TRA OBBLIGO NORMATIVO E STOP DEL CONSIGLIO DI STATO

Con Decreto del 29 settembre 2023, rubricato Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva reso obbligatoria la comunicazione del “titolare effettivo” entro l’11 dicembre 2023.

Il suddetto decreto, in conformità alla normativa antiriciclaggio, rende operativo il sistema riguardante il c.d. Registro dei titolari effettivi – istituito presso le Camere di Commercio –, contenente i dati delle persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (art. 20 d.lgs. n. 231/2007).

In particolare, sono tenute all’obbligo di comunicazione del titolare effettivo tutte le imprese esercitate attraverso una struttura con personalità giuridica, quali società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni, trust e istituti affini. È prevista, per l’omessa comunicazione del titolare effettivo, l’applicabilità della pena pecuniaria da 103 a 1.032 euro.

Sebbene lo scopo di tale disciplina fosse di tutta utilità nella lotta alle condotte di riciclaggio e impiego di proventi frutto di attività illecita, il contenuto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e il sistema di accesso alle relative informazioni hanno destato perplessità tra i soggetti obbligati, tanto da indurre gli stessi a ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

A dicembre 2023, il TAR Lazio, accogliendo la richiesta di alcune associazioni di categoria, aveva così sospeso in via cautelare l’obbligo di comunicazione in oggetto, concordando con i ricorrenti sui possibili rischi relativi all’ostensione di dati e informazioni sensibili e dando atto dei profili di complessità caratterizzanti la materia.

Tuttavia, in data 9 aprile 2024, definendo il giudizio nel merito, il TAR Lazio ha ripristinato l’obbligo di procedere alla comunicazione del titolare effettivo entro il giorno 11 aprile 2024.

Anche tale ultima decisione è stata impugnata, con ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con le ordinanze cautelari del 17 maggio 2024, ha sospeso l’esecutività delle sentenze del TAR Lazio, essenzialmente sulla base:

  • della complessità della questione, incompatibile con le caratteristiche della fase cautelare, anche relativamente alla conformità del diritto interno al diritto comunitario;
  • della circostanza che l’appellante, in mancanza di misura cautelare, sarebbe soggetta agli adempimenti di ostensione di dati riservati – mediante comunicazione al Registro dei titolari effettivi – suscettibili di essere dichiarati illegittimi all’esito del giudizio di merito.

Pertanto, è evidente come il Consiglio di Stato abbia, per il momento, sposato le motivazioni offerte in prima battuta dal TAR Lazio, ritenendo prevalente l’interesse dei soggetti obbligati alle comunicazioni al Registro dei titolari effettivi nel giudizio di contemperamento con l’interesse alla trasparenza e all’accesso ai dati e alle informazioni previsti dalla disciplina antiriciclaggio. La vigenza del Registro rimane così nuovamente sospesa, in attesa dell’udienza di discussione innanzi al Consiglio di Stato fissata al 19 settembre 2024.

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