LA NUOVA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I DANNI CATASTROFALI

Anche a causa della frequenza e dell’intensità dei fenomeni naturali connessi ai mutamenti climatici, il legislatore si è trovato ad elaborare una disciplina per far fronte alle conseguenze che coinvolgono le imprese.

Infatti, la Legge di Bilancio 2024 e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30.01.2025 – in vigore dallo scorso 14 marzo – prevedono l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa finalizzata a proteggere il patrimonio aziendale dai danni causati dagli eventi naturali.

In particolare, è stabilito che le aziende con sede in Italia, soggette all’iscrizione nel Registro delle Imprese (produttive di beni o servizi, di trasporto, bancarie, ecc. e loro ausiliarie), dovranno stipulare contratti assicurativi per la copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, qualisismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Escluse dall’obbligo rimangono le imprese agricole, per le quali si applica l’apposita disciplina del Fondo mutualistico nazionale, e le imprese con immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le previste autorizzazioni.

I beni aziendali che gli imprenditori devono assicurare sono le immobilizzazioni impiegate per l’esercizio dell’impresa, ossia gli immobili, i terreni, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali.

Il citato D.M. n. 18/2025 prevede che la determinazione dei premi assicurativi avviene in proporzione al rischio, considerando l’ubicazione territoriale, la vulnerabilità dei beni assicurati e l’evoluzione della probabilità degli eventi, oltre alla riduzione del rischio connessa alle eventuali misure preventive e protettive aziendaligià adottate.

Lo stesso decreto prevede che, per le somme assicurate fino a 30 milioni di euro, le polizze assicurative possono prevedere un importo scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile; per le somme assicurate superiori a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, tale percentuale è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Invece, in relazione ai massimali, per le somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata, mentre per le somme assicurate da 1 milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata; per le somme assicurate superiori a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, i massimali possono essere negoziati dalle parti.

Peraltro, al fine di garantire la trasparenza e l’informazione nei confronti dell’assicurato, la normativa prescrive alle imprese assicurative di pubblicare sul loro sito le informazioni e i documenti relativi al rapporto contrattuale, come diritti, obblighi, limitazioni, procedure di reclamo, condizioni di assicurazione, ecc..

La nuova forma di assicurazione obbligatoria mira, da un lato, a tutelare le imprese dai danni derivanti da eventi naturali nefasti e, dall’altro, a ridurre la pressione sulle casse dello Stato per l’erogazione di aiuti.

Anche per tale ragione, le imprese inadempienti vanno incontro all’impossibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1, comma 102, L. n. 213/2023).

Parimenti, le compagnie assicurative che rifiutano di stipulare questa tipologia di polizze sono destinatarie di rilevanti sanzioni, in quanto tenute a garantire il funzionamento complessivo del sistema.

Il termine ultimo nel quale le imprese devono stipulare la polizza per danni catastrofali è il 31 marzo 2025.

Lascia un commento

Torna su