L’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024, ha riscritto l’art. 27 del d.lgs. 81/2008, introducendo la patente a crediti in edilizia.
Il sistema, ideato per arginare le irregolarità e gli incidenti sul lavoro, subordina l’attività degli operatori edili in cantiere al possesso di una patente a punti, sul modello vigente per la conduzione degli autoveicoli.
Pertanto, dal 1° ottobre 2024, imprese e i lavoratori autonomi del settore edile devono richiedere il rilascio della patente unitamente all’attestazione del possesso di determinati requisiti (art. 27, comma 1, d.lgs. 81/2008), in particolare:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008;
- il possesso del DURC, il documento unico di regolarità contributiva valido;
- il possesso del DVR, il documento di valutazione dei rischi, nei casi di legge;
- il possesso della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, commi 5 e 6, d.lgs. n. 241/1997, nei casi di legge;
- la designazione del RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi di legge.
A seguito della domanda, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia la patente in formato digitale e, successivamente, verifica l’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai richiedenti.
La patente è dotata di 30 crediti iniziali, ma vi è la possibilità raggiungere un massimo di 100 crediti considerando ulteriori elementi, quali: tempo di iscrizione alla CCIAA; attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (es. Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 45001); possesso di un Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza asseverato e conforme all’art. 30 d.lgs. n. 81/2008; dimensione dell’organico aziendale; certificazione SOA di classe I e II; applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego di manodopera; formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, ecc..
Per converso, è disposta la decurtazione dei crediti nei casi in cui l’operatore sia destinatario di provvedimenti sanzionatori definitivi, mentre le ipotesi di infortunio mortale o inabilità permanente imputabili all’impresa possono comportare la sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi.
Inoltre, fatto salvo il periodo intercorrente tra la richiesta e il rilascio della patente, chi opera in cantiere senza patente o con meno di quindici crediti va in contro ad una sanzione amministrativa – non inferiore a € 6.000 –pari al 10% del valore dei lavori nonché all’esclusione dalla partecipazione, per sei mesi, da lavori pubblici.
Secondo l’art. 90 d.lgs. 81/2008, anche i committenti e i responsabili dei lavorihanno specifici obblighi di verifica documentale.
Dalla disciplina sono invece esclusi i prestatori di mere forniture o di opera intellettuale (ad es. consulenti e professionisti) e le imprese dotate di attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, in quanto già assoggettate all’esame dei requisiti.
Come chiarito dal D.M. n. 132 del 18.09.2024, il sistema così articolato consente dunqueai soggetti legittimati la consultazione di una serie di dati e informazioni riguardanti gli operatori del campo dell’edilizia, favorendo la trasparenza e la legalità dell’intero settore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 4 del 23.09.2024, ha disposto che fino al 31 ottobre 2024 è possibile trasmettere via p.e.c., all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, la domanda di rilascio della patente, allegando l’autocertificazione (per i requisiti di cui alle lett. a, c ed e) e/o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per i requisiti di cui alle lett. b, d ed f).
Entro il 31 ottobre 2024, è comunque indispensabile presentare la domanda medesima attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pena l’impossibilità di operare nei cantieri dal 1° novembre 2024.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo o da un professionista delegato per iscritto.