IL RAPPORTO DI LAVORO: DETTAGLI E PROSPETTIVE DEL CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO

L’imprenditore si trova costantemente a fronteggiare i meccanismi che governano i rapporti con il proprio personale. Ciò richiama l’opportunità di una comprensione adeguata del tema.

Di norma, il datore di lavoro è tenuto a predisporre il contratto di lavoro individuale applicando i CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) di riferimento. Si tratta degli accordi, conclusi dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.; Confindustria, Confcommercio, Confapi, ecc.), finalizzati a garantire l’uniformità dei diritti minimi dei lavoratori di ogni settore, evitando pattuizioni a ribasso.

Il datore di lavoro non ha quindi la possibilità di derogare ai CCNL applicabili, tranne che in presenza di presupposti di legge o previsti dagli stessi contratti collettivi.

I CCNL, infatti, vincolano sì gli aderenti alle associazioni di categoria che li hanno stipulati, ma possono esplicare effetti anche per i non iscritti, come nel caso in cui un contratto individuale di lavoro rinvii esplicitamente al CCNL di categoria.

Gli Accordi Interconfederali del 28 giugno 2011 (con relativo Protocollo del 31 maggio 2013) e del 10 gennaio 2014, sottoscritti da Confindustria da un lato, e CGIL, CISL e UIL dall’altro, hanno sciolto dei nodi e innovato alcuni aspetti della materia.

Un focus di intervento è stata la contrattazione di secondo livello, ossia quella realizzata in sede decentrata (territoriale o aziendale). Questa tipologia di contratti collettivi interviene su materie espressamente attribuitele dai CCNL o dalla legge, purché le materie medesime non siano già state regolate ai livelli superiori di contrattazione.

I contratti decentrati possono avere efficacia nei confronti di tutti i dipendenti di un’azienda, indipendentemente dall’iscrizione ad associazioni di categoria, qualora vengano sottoscritti da almeno la maggioranza dei membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU (elette da tutti i lavoratori dell’azienda) o approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA (elette dai lavoratori iscritti ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale).

La contrattazione di ll livello è inoltre lo strumento pensato per adeguare il contratto di lavoro alle peculiarità di ogni contesto imprenditoriale, divenendo, da mero dispositivo di regolazione del rapporto lavorativo, uno strumento di governance aziendale.

Esemplificativamente, esso può essere impiegato per gestire in modo più flessibile l’orario di lavoro, per derogare ai limiti legali dei contratti a tempo determinato o, ancora, per detassare i premi di produzione. In tale prospettiva, è anche il mezzo eletto per l’implementazione del c.d. welfare aziendale, l’insieme di beni e servizi aggiuntivi rispetto alla retribuzione fissa, in regime di esenzione da tassazione e migliorativi della condizione complessiva del lavoratore.    

Nell’epoca del ripensamento delle dinamiche del lavoro, il contratto di ll livello può pertanto stimolare una nuova concezione, volta al contemperamento delle differenti esigenze di produttività, organizzazione del lavoro e retribuzioni adeguate.

È chiara, dunque, in ottica di crescita sostenibile, che vede gli interessi dell’imprenditore e del lavoratore inscindibilmente legati, la necessità per il primo di valutare attentamente tutti i mezzi di negoziazione disponibili, mediante l’opera di professionisti capaci di orientarne proficuamente le scelte.

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