Uno dei temi più caldi del nostro Paese è rappresentato dal rapporto tra Fisco e contribuente, caratterizzato, oltre che dall’entità dei tributi, anche da svariati adempimenti.
Nell’ottica di incentivare il contribuente a realizzare condotte virtuose, il legislatore ha quindi elaborato alcuni meccanismi premiali, rinvenibili in sistemi come quello introdotto dal D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Nello specifico, si tratta di una forma di c.d. cooperative compliance, un regime di adempimento collaborativo finalizzato a prevenire e risolvere le potenziali controversie tra imprese contribuenti e Amministrazione finanziaria, attraverso l’apertura di un’interlocuzione diretta e semplificata tra le parti.
Il D.lgs. 128/2015 ha previsto, infatti, la possibilità per il contribuente di condividere informazioni con l’Agenzia delle Entrate e valutare congiuntamente le ipotesi di rischio tributario, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, affinché il contribuente eviti situazioni di irregolarità.
Dall’ammissione al regime di adempimento collaborativo, conseguono doveri di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e la società contribuente, mentre per quest’ultima si prevedono alcuni vantaggi, tra i quali:
- interpello preventivo abbreviato, con obbligo dell’Agenzia delle entrate di rispondere entro 45 giorni;
- procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente, per adesione ad accordi implicanti ravvedimenti operosi, con contraddittorio preventivo e semplificazione del procedimento;
- riduzione o non applicazione di sanzioni, in caso di comunicazione dei rischi tributari anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, al ricorrere di precise condizioni;
- interlocuzioni anche per annualità antecedenti all’ammissione al regime, entro 120 giorni dalla stessa;
- non punibilità per il reato di dichiarazione infedele in presenza di specifiche condizioni;
- riduzione dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il requisito principale per l’accesso al regime è il possesso, da parte del contribuente, di un Tax Control Framework (TCF), vale a dire un “efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali” idoneo a garantire:
- una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità in azienda, adeguata ai rischi fiscali rilevati;
- efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali nonché procedure dirette a provvedere alle carenze e ad attuare le opportune correzioni;
- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
Il TCF deve essere inoltre certificato da avvocati o commercialisti indipendenti dalla società e implementato dall’azienda nell’ambito di un più ampio sistema integrato di controllo interno, volto alla gestione generalizzata dei rischi.
Il D. Lgs. 221/2023 ha altresì rafforzato gli aspetti premiali della disciplina ed esteso la platea dei potenziali beneficiari – in origine, le sole grandi imprese –, abbracciando, dal 2028, anche le società con 100 milioni di euro di fatturato.
I contribuenti con fatturato inferiore a tale soglia possono comunque adottare, volontariamente, un TCF: ciò consentirà, a seguito di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e a determinate condizioni, possibili riduzioni ad un terzo delle sanzioni amministrative e l’applicazione di una causa di non punibilità in caso di dichiarazione infedele.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è poi pubblicato l’elenco dei contribuenti ammessi al regime, anche nella prospettiva di migliorare la reputazione del contribuente agli occhi delle istituzioni e del mercato.
Da ultimo, il D.M. 31 luglio 2024, n. 126 del MEF ha previsto che gli ammessi al regime possono avvalersi al ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) nei casi di omessa o irregolare applicazione di norme tributarie di competenza dall’Agenzia delle Entrate o nel caso in cui intendano regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia. A tal fine, entro i nove mesi precedenti alla decadenza dei termini di accertamento, il contribuente dovrà comunicare in maniera completa ed esaustiva ogni elemento utile alla disamina della fattispecie.
È evidente, pertanto, il valore della cooperative compliance per il nostro ordinamento, benché permanga sempre la necessità di intervenire sulle strutture dell’Amministrazione finanziaria, le cui criticità sistemiche rischiano vanificare anche le migliori innovazioni.