Le ZES – Zone Economiche Speciali, introdotte dal cd. Decreto Sud, il D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017, si configurano come particolari aree geografiche finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese in determinati territori del Meridione, attraverso la previsione di speciali condizioni e benefici.
Dopo l’istituzione di ZES in alcune regioni del Sud Italia, il D.L. n. 124/2023, convertito dalla L. n. 162/2023, ha istituito una grande ZES unica per il Mezzogiorno, operativa dal 1° gennaio 2024 e includente gli interi territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La recente disciplina mira ad incentivare gli investimenti delle imprese mediante un contributo, nella forma del credito di imposta, da concedere ai richiedenti in base a specifici presupposti.
In applicazione della citata normativa, il D.M. 17 maggio 2024 ha stabilito un credito di imposta in misura percentuale al costo degli investimenti ammissibili, e segnatamente:
- nella misura massima del 40%, per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura massima del 30%, per Basilicata, Molise e Sardegna;
- rispettivamente nella misura massima del 50% e del 40% per i territori di Puglia e Sardegna individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta;
- nella misura massima del 15%,per gli investimenti nelle zone assistite dell’Abruzzo indicate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
A tali benefici si aggiungono quelli derivanti dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi prevista in relazione agli investimenti agevolabili.
A determinate condizioni, il suddetto credito è altresì cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, nonché con altre misure agevolative.
Possono accedere a tale contributo le imprese che, tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, abbiano:
- acquistato, anche con locazione finanziaria, nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o di nuovo impianto nel territorio;
- acquistato terreni e acquisito, realizzato o ampliato immobili strumentali agli investimenti.
Il valore degli immobili ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta fruibile è commisurato alla quota del costo complessivo dei suddetti beni, nel limite massimo, per ogni progetto di investimento, di 100 milioni di euro e nel limite minimo di 200.000 euro.
Pertanto, deve trattarsi di unc.d. investimento iniziale, ossia in attivi materiali e immateriali e riguardante la creazione o l’ampliamento di uno stabilimento, la diversificazione della produzione o un cambiamento fondamentale di un processo di produzione.
Sono esclusi dal contributo alcuni settori come quello siderurgico, carbonifero, dei trasporti, dell’energia, creditizio, assicurativo nonché le imprese in stato di crisi.
La richiesta degli interessati va trasmessa, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle previste fino al 15 novembre 2024.
Sebbene la Legge di Bilancio 2024 abbia stanziato 1 miliardo e 800 milioni di euro a copertura della misura, si deve tuttavia osservare che il contributo è accessibile ad una grande platea di imprese e utilizzabile per investimenti di varia natura ed entità, senza limiti di accesso per la singola impresa e, soprattutto, relativo ad investimenti da compiere in un arco di tempo breve rispetto alle logiche di pianificazione imprenditoriale.
Ne derivano, così, dubbi sull’adeguatezza delle somme stanziate e sull’effettiva possibilità di accesso generalizzato alla misura, anche in considerazione dei ridotti tempi previsti ai fini della realizzazione degli investimenti ammissibili.